verdi del trentino
  Marco Boato - attività politica e istituzionale
   

articoli dalla stampa
2016 - 2023

articoli dalla stampa
2011 - 2015

articoli dalla stampa
2006 - 2010

articoli dalla stampa
2000 - 2005

atti parlamentari
2006 - 2008

atti parlamentari
2000 - 2005

torna a precedente  

 HOMEPAGE

  I VERDI
  DEL TRENTINO

  
  CHI SIAMO

  STATUTO

  REGISTRO CONTRIBUTI

  ORGANI E CARICHE

  ASSEMBLEE
  CONFERENZE STAMPA
  RIUNIONI


 ELETTI VERDI

  PROVINCIA DI TRENTO

  COMUNITÀ DI VALLE

  COMUNE DI TRENTO

  ALTRI COMUNI


 ELEZIONI

  STORICO DAL 2001


 ARCHIVIO

  ARTICOLI

  DOSSIER

  CONVEGNI

  INIZIATIVE VERDI

  PROPOSTE VERDI

  BIBLIOTECA

  GALLERIA FOTO

  

 

Roma, Camera dei Deputati, 13 febbraio 2007
INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA
"CAUZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 7, COMMA 9
DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 28 LUGLIO 2005,
CONCERNENTE L’ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA"

Intervento di Marco Boato di illustrazione dell’interpellanza n. 2-001126
Stenografico Aula in corso di seduta n. 108 di martedì 13 febbraio 2007

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00126 (vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 7).

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'interpellanza, presentata insieme ad altri colleghi del mio gruppo, in questo caso è rivolta al Ministero dello sviluppo economico e per altri aspetti, visto che esistono competenze concorrenti, allo stesso Ministero dell'ambiente poc'anzi interpellato per altre vicende.

Vorrei ricordare che con decreto del ministro delle attività produttive (come si chiamava allora) del 28 luglio 2005, poi modificato dal successivo decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, il ministro delle attività produttive, di concerto con quello dell'ambiente, ha emanato disposizioni concernenti l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica. Riteniamo che l'aspetto inerente alla produzione di energia fotovoltaica (quindi energia rinnovabile che si avvale della fonte solare) sia fondamentale anche all'interno del programma dell'attuale Governo e della coalizione, che intende rafforzare fortemente gli investimenti sul terreno delle energie rinnovabili. Tuttavia (e questo riguarda il Governo precedente) l'articolo 7, comma 9 del decreto ministeriale già citato del 28 luglio 2005, modificato il 6 febbraio 2006, prevede che il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sia tenuto a costituire una cauzione definitiva di mille euro per ogni chilowattora di potenza nominale dell'impianto, da presentarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore del soggetto gestore della rete di trasmissione nazionale (GTRN Spa).

Tale cauzione deve essere costituita entro trenta giorni dalla comunicazione di accesso alle tariffe incentivanti e, visto che in molti casi la richiesta dei soggetti responsabili è finalizzata ad essere ammessa alle tariffe incentivanti con un impianto di 1.000 chilowattora, che è attualmente la potenza nominale massima consentita, essa raggiunge rapidamente un importo considerevolissimo, anche di un milione di euro. Questa cauzione, inoltre, è costituita a titolo di penale, in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto ministeriale citato o di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8, comma 4 dello stesso decreto.

A nostro parere si pone, quindi, un problema molto serio, in quanto bisogna definire meglio in quali casi vi sia un'inadempienza da parte del soggetto responsabile, tale addirittura da autorizzare il gestore della rete a riscuotere una cauzione di così rilevante entità. Infatti, può verificarsi un'inadempienza da parte del soggetto che non sia attribuibile alla propria diretta responsabilità, quindi, a nostro parere, in base principi generali del nostro ordinamento giuridico, nei casi in cui il soggetto responsabile non riesca ad ottenere i provvedimenti abilitativi dalle competenti autorità alla realizzazione dell'impianto entro i termini previsti dal più volte citato decreto ministeriale, non dovrebbe essere considerato inadempiente rispetto all'obbligo di realizzazione dell'impianto.

Il problema che si pone a tale riguardo è che c'è un'eccessiva discrezionalità da parte della pubblica amministrazione nell'autorizzare o meno l'impianto. Questa questione è rilevante, perché, non essendosi espresso sul punto il gestore della rete di trasmissione nazionale, anche se interpellato più volte, resta il dubbio che esso si voglia avvalere della cauzione anche nel caso in cui i lavori di costruzione dell'impianto non possano essere iniziati entro i termini previsti non per responsabilità del soggetto richiedente, ma per il mancato rilascio delle relative autorizzazioni. È ovvio che questo rischio disincentiva fortemente eventuali soggetti finanziatori e che, nell'insieme, ne risentono lo sviluppo e l'incentivazione della produzione di energia solare.
La domanda che rivolgiamo al Governo e, in particolare, al viceministro Alfonso Gianni, qui presente, è se il Governo non ritenga modificare, aggiornare o rinnovare radicalmente il decreto ministeriale del 28 luglio 2005, modificato il 6 febbraio 2006, con riferimento specifico all'articolo 7, comma 9, indicando precisamente, se necessario, i casi di inadempimento da parte del soggetto responsabile, nei quali il soggetto attuatore sia autorizzato ad escludere la cauzione. Bisogna, comunque, arrivare ad escludere ogni responsabilità del soggetto responsabile nel caso in cui quest'ultimo, non per propria responsabilità, non ottenga i provvedimenti abilitativi alla costruzione dell'impianto fotovoltaico da parte delle competenti autorità.

Occorre, inoltre, porsi il problema se la funzione di filtro, che nella prassi comporta la necessaria predisposizione della cauzione, non possa essere meglio assolta da altri requisiti o modalità, che siano meno penalizzanti per chi intraprenda questa strada così importante per lo sviluppo energetico del nostro paese. Attendo con interesse la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Alfonso Gianni, ha facoltà di rispondere.

ALFONSO GIANNI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, vorrei anzitutto rassicurare da un punto vista generale l'onorevole Boato che al Governo e al ministero che momentaneamente rappresento sta a cuore l'applicazione integrale del programma dell'Unione - diventato con il voto programma di Governo - che prevede di elevare al 25 per cento la produzione di energia elettrica entro il 2011 tramite fonti rinnovabili. Sappiamo, e lo sa anche il collega sottosegretario Piatti, quanto siamo distanti da questo obiettivo e come sia complesso il percorso. Mi auguro perciò che quello che dirò, che si basa su un'analisi puntuale degli uffici del ministero, possa soddisfare l'onorevole Boato, anche se sussiste una diversità tra le cifre fornite dal testo della sua interpellanza e quelle che egli stesso verificherà nella mia risposta.

Riassumendo, come rilevato anche dagli onorevoli interroganti, i criteri di priorità per l'accesso alla incentivazione e le modalità per la determinazione dell'incentivazione effettivamente riconosciuta ai soggetti interessati sono regolati dai decreti ministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006.

In particolare, l'articolo 7, comma 9, del decreto del 28 luglio 2005 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce che i soggetti che hanno presentato al gestore dei servizi elettrici - GSE Spa - richiesta di ottenimento delle tariffe incentivanti, previste dal medesimo decreto per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 chilowattora ed inferiore a 1000 chilowattora, sono tenuti a costituire una cauzione definitiva nella misura di 1500 euro per ogni chilowattora di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi a favore del gestore dei servizi elettrici sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari. La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di diritto alle tariffe incentivanti, nonché di mancata messa in esercizio dell'impianto entro due anni dalla medesima data.

La materia è stata parzialmente modificata dal successivo decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, il quale stabilisce che, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, non sia più presentata la cauzione definitiva, bensì una dichiarazione recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione medesima entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti. La ragione di tale modificazione è da ricercarsi nell'intendimento di evitare che i soggetti che presentano domanda di accesso alle tariffe incentivanti sopportino l'onere di costituzione della cauzione definitiva prima di avere certezza, per quanto attiene alla formazione della graduatoria, degli aventi diritto di accesso alle tariffe stesse.

La modifica introdotta ha comportato un prolungamento dei termini per la realizzazione e per l'entrata in esercizio degli impianti, per i quali la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 febbraio 2006. Nel mese di marzo 2006, anche su sollecitazione delle associazioni degli operatori, la competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico ha indirizzato due lettere al gestore dei servizi elettrici - GSE Spa - e all'ANIE, con le quali aveva fornito le seguenti indicazioni.

In primo luogo, al fine di evitare trattamenti discriminatori nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso alle tariffe incentivanti prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, si ritiene che per questi ultimi si possa concedere un prolungamento dei tempi previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto, in modo tale da consentire a detti soggetti di poter usufruire degli stessi tempi, previsti per i soggetti che inoltrano la domanda successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale del 6 febbraio 2006.

In alternativa, i medesimi soggetti che hanno presentato domanda di accesso alle tariffe incentivanti prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato, entro il termine del 30 giugno 2006 possono richiedere la restituzione della cauzione senza che si dia luogo ad incameramento da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa.

Si è espresso il parere che la ratio degli interventi della norma in questione sia riconducibile all'intendimento di stimolare la presentazione di domande di incentivazione solo per progetti di impianti, i cui soggetti responsabili abbiano preventivamente verificato le condizioni di fattibilità.

Si è sostenuto, pertanto, che la polizza vada escussa qualora si eccedano i tempi previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto, anche qualora tale circostanza sia attribuibile al mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Una diversa applicazione della norma avrebbe, infatti, vanificato gli effetti della norma stessa e avrebbe amplificato l'indesiderato fenomeno di «accaparramento» della potenza incentivata, fenomeno che, purtroppo, si è verificato ugualmente.
Gli operatori interessati, peraltro già coinvolti anche nella fase di predisposizione dei provvedimenti in questione, erano stati resi partecipi di tale interpretazione normativa.

In conclusione, sento il dovere di ricordare che la richiesta degli onorevoli interroganti, di fatto, è stata recepita nello schema di decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente all'esame della Conferenza unificata, con il quale, tra l'altro, innanzitutto si modificano radicalmente le modalità di accesso alle tariffe incentivanti, prevedendo che il diritto competa sulla base dell'effettiva realizzazione degli impianti e non della mera presentazione di domande.

L'iter di accesso al beneficio è, quindi, semplificato. La nuova procedura prevede, infatti, che non esistono più limiti annui alla potenza incentivabile; conseguentemente, non saranno più previste gare e procedure di bando per l'assegnazione dei contributi.

La richiesta della tariffa incentivante, che in questo modo diventerà certa per il richiedente, potrà essere presentata ad impianto ultimato, dunque senza la necessità di ricorrere a fideiussioni o a cauzioni preventive.

Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 continuino ad applicarsi esclusivamente agli impianti fotovoltaici che abbiano già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti; che i termini fissati per l'inizio e per la conclusione di lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 possano essere posticipati, su richiesta del soggetto responsabile al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa - per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto non imputabile al soggetto responsabile.

Si ritiene, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006, debbano trovare applicazione nei termini flessibili sopra precisati, con le ulteriori modificazioni previste dallo schema di tale provvedimento all'esame della Conferenza unificata.

Al riguardo, si evidenzia il radicale cambiamento della modalità di accesso alle tariffe incentivanti, che dovrebbe essere introdotto dal citato schema di provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di replicare.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Alfonso Gianni - che ho promosso viceministro ad maiora, come si usa dire - per la risposta molto dettagliata e puntuale che mi ha fornito.

Chi leggerà gli atti parlamentari o chi abbia ascoltato questo nostro dialogo parlamentare avrà forse fatto fatica a seguire, sia nell'illustrazione della mia interpellanza sia nella puntuale e dettagliata risposta del rappresentante del Governo, la sostanza del problema, trattandosi di una serie di questioni che fanno riferimento a due decreti ministeriali più volte citati e ad aspetti di carattere tecnico che, per i non addetti ai lavori, sono difficilmente comprensibili.

La sostanza del problema è quella ricordata sia in apertura della mia illustrazione sia nella parte iniziale della risposta del rappresentante del Governo: la necessità di intervenire in modo molto forte per incentivare il più possibile la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. L'obiettivo è quello giustamente citato dal sottosegretario Gianni, ossia raggiungere la quota del 25 per cento del totale dell'energia prodotta, se ci si riuscirà, entro il 2011. È un obiettivo ambizioso e importante, rispetto al quale è decisivo anche il cambiamento delle norme attualmente in vigore. Queste ultime hanno avuto una loro logica nella fase di avvio, ma devono essere modificate proprio per rendere più praticabile questa forte incentivazione.

Rispetto alle questioni sollevate nella mia interpellanza, in primo luogo (siccome sono abituato a correggermi quando mi capita di commettere degli errori), devo dare atto di una inesattezza che il Governo ha sottolineato con un cambio del tono della voce, ma non menzionandola esplicitamente. Nella mia interpellanza, quando si parla di Gestore, si fa riferimento al Gestore della rete di trasmissione nazionale, mentre più volte il rappresentante del Governo ha fatto riferimento al Gestore dei servizi elettrici (GSE). È un errore contenuto nella mia interpellanza. Siccome credo che lealtà intellettuale voglia che, quando si commette un errore tecnico, lo si riconosca pubblicamente (anche se il Governo lo ha evidenziato in modo molto diplomatico ed elegante), apporto questa correzione in tempo reale.

Per tutto il resto, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, credo di potermi dichiarare soddisfatto, non tanto e non solo per le spiegazioni che mi sono state date rispetto ai problemi che ho posto con riferimento alla normativa attualmente in vigore. Tra l'altro, il rappresentante del Governo mi ha ricordato un altro errore tecnico, che rendere ancora più grave la situazione: non si tratta di una cauzione di 1.000 euro per ogni chilowattora, ma in realtà la norma prevede una cauzione di 1.500 euro per ogni chilowattora. Quindi, la situazione, sotto questo profilo, è più pesante di quella che io stesso avevo prospettato nella mia interpellanza.

Senza ripercorrere, per ragioni di brevità, quanto sottolineato dal rappresentante del Governo nel ricostruire la situazione tecnico-giuridica e nel ricordare alcuni aspetti che prevedono oggi maggiori elementi di elasticità, tesi a porre rimedio alla difficile situazione esistente evidenziata nella mia interpellanza, credo che l'aspetto più importante e l'elemento di novità per l'Assemblea, non certo per gli addetti ai lavori, sia quanto detto dal rappresentante del Governo nella parte finale del suo intervento, quando fa riferimento alla predisposizione di un nuovo schema di decreto interministeriale, presentato dal Ministero per lo sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che, come egli ha ricordato, è attualmente all'esame della Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

Gli aspetti di questo nuovo decreto interministeriale sono di grande importanza: non esistono più i limiti annui, non esistono più gare, non è più prevista la fideiussione e la cauzione preventiva - che resta soltanto per chi ha concluso la vicenda nell'arco del 2006 -, i termini sono posticipati di sei mesi nel caso di comprovato ritardo non dovuto al soggetto responsabile. Sono tutti aspetti che fanno ben sperare e questo decreto, dopo che avrà seguito il suo iter, con gli opportuni pareri, da una parte servirà a superare i problemi esistenti, dall'altra tenderà al raggiungimento dell'obiettivo strategico della massima possibilità di sviluppo e di incentivazione alla produzione di energia fotovoltaica, per raggiungere ambiziosamente, come è stato detto, il 25 per cento di energia rinnovabile sul totale dell'energia prodotta entro il 2011. È un obiettivo che condivido pienamente e sotto questo punto di vista mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo. Grazie.

 

  Marco Boato

MARCO BOATO

BIOGRAFIA


  
© 2000 - 2023
EUROPA VERDE    
VERDI DEL TRENTINO

webdesigner:

m.gabriella pangrazzi
 
 

torna su